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via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 Genova
telefono 010.5581.15
telefax 010.5586.284

Statuto

» Scarica lo statuto di Mediterranea delle Acque S.p.A. in formato pdf (61 KB)

TITOLO PRIMO
Costituzione, durata, sede e scopo della Società

TITOLO SECONDO
Capitale sociale, azioni e obbligazioni

TITOLO TERZO
Assemblee

TITOLO QUARTO
Amministrazione della Società

TITOLO QUINTO
Sindaci e Società di Revisione

TITOLO SESTO
Bilancio

TITOLO SETTIMO
Riserve e dividendo

TITOLO OTTAVO
Scioglimento e liquidazione

TITOLO NONO
Controversie

TITOLO DECIMO
Norme applicabili

TITOLO PRIMO

Art. 1.
La Società è una Società per Azioni, che, sotto la attuale denominazione “Mediterranea delle Acque Società per Azioni”, è retta dal presente Statuto.

Art. 2.
La Società avrà la durata sino al 23 luglio 2050.

Art. 3.
La Società ha sede in Genova.

É attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione l’istituzione o la soppressione sia in Italia che all’estero di sedi secondarie, succursali, rappresentanze, agenzie, nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 4.
La Società ha per suo oggetto a) la raccolta, trattamento e distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli; b) la raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche; c) lo svolgimento di servizi ed attività nell'ambito della tutela ambientale, nonché la realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, da destinare all'autoconsumo o alla vendita e la gestione di servizi a rete. Potrà effettuare tutte le operazioni che, al servizio dell'acqua ed alla produzione di energia elettrica, direttamente od indirettamente si riferiscono. In particolare la Società può:

- fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo idrico, in quello ambientale, in quello elettrico e dei servizi a rete;
- fornire assistenza, consulenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- fornire servizi in campo ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- partecipare o gestire direttamente interventi di bonifica ambientale;
- organizzare e gestire corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi, inerenti alle attività principali;
- assumere la concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche sempre relative alle proprie attività principali;
- svolgere attività relative alla posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi;
- svolgere attività di autotrasporto di cose per conto terzi, finalizzata alle attività connesse ai servizi di fognatura e depurazione.

La Società può altresì compiere ogni operazione industriale, commerciale o finanziaria, mobiliare od immobiliare, direttamente od indirettamente interessanti gli scopi sociali, anche partecipando ad altre Società ed Aziende, e rilasciare fidejussioni.

Art. 5.
In particolare la Società ha lo scopo di utilizzare le concessioni per l’estrazione delle acque dal torrente Scrivia derivanti dai contratti stipulati tra il Cav. P.A. Nicolay ed il Ministero della Finanza il 27 maggio 1853 e l’11 novembre 1853, che lo stesso Cav. Nicolay ha apportato nella Società, approvate con legge speciale 5 giugno 1854, nonchè utilizzare ogni altra sua concessione presente o futura.

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TITOLO SECONDO

Art. 6.
Il capitale sociale è di Euro 15.337.003,80 (quindicimilionitrecentotrentasettemilatre virgola ottanta) diviso in numero 76.685.019 (settantaseimilioniseicentoottantacinquemiladiciannove) azioni di Euro 0,20 ciascuna e potrà essere aumentato una o più volte con le modalità di legge.

Art. 7.
Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione si applica l’art. 2347 Codice Civile.

Art. 8.
Le azioni conferiscono uguali diritti ai loro possessori.

Con deliberazione assembleare potranno tuttavia essere ammesse categorie di azioni aventi diritti diversi a norma di legge.

Art. 9.
Le azioni sociali sono nominative. Qualora venisse consentita dalla legge la conversione in azioni al portatore, la Società vi provvederà a richiesta dei singoli Azionisti.

Art. 10.
La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili ed altri strumenti finanziari osservando le disposizioni della legge.

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TITOLO TERZO

Art. 11.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci.

Art. 12.
Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 13.
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria e/o straordinaria in conformità alle norme di legge.

Art. 14.
L'Assemblea è convocata secondo le norme di legge o nella sede sociale o altrove purché in Italia o in altro Stato dell'Unione europea.

L'avviso di convocazione viene pubblicato nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

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Art. 15.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione potrà avvenire entro 180 giorni qualora la Società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

Art. 16.
Per l’intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

Ai fini dell'intervento, almeno due giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea, deve pervenire presso la Sede Sociale una comunicazione dell’intermediario che certifichi la sussistenza del relativo diritto.

Chi interviene in Assemblea deve, a richiesta del Presidente o dei suoi incaricati, provare la propria identità e, nel caso di rappresentante di Società o enti, i propri poteri.

Art. 17.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal più anziano dei Vice Presidenti presenti o in assenza del/dei Vice Presidente/i, e se esistono o sono presenti Amministratori Delegati, dal più anziano di essi. In mancanza delle persone sopraindicate l’Assemblea è presieduta dalla persona al momento eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Nel caso che la verbalizzazione non avvenga a mezzo di notaio, l’Assemblea elegge con i voti della maggioranza dei presenti un Segretario, scelto anche tra persone estranee alla Società, che assista il Presidente nelle sue funzioni.

Spettano al Presidente dell'Assemblea le funzioni allo stesso attribuite dalla legge.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

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Art. 18.
Per la costituzione delle Assemblee di qualsiasi tipo e per la validità delle loro deliberazioni valgono le norme di legge, richiamato, per quanto riguarda la nomina degli amministratori il successivo articolo 22 e per quanto riguarda il Collegio Sindacale, il successivo articolo 35. Le Assemblee, oltre che in prima e seconda convocazione, possono essere tenute in terza convocazione ed anche in convocazioni successive.

Art. 19.
L’Assemblea, in omaggio a benemerenze eccezionali, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può procedere alla nomina di un Presidente d'Onore.

Egli può intervenire con voto consultivo alle Assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 20.
I verbali delle Assemblee sono redatti in conformità al disposto dell’articolo 2375 del Codice Civile e delle altre disposizioni vigenti.

Art. 21.
Le copie e gli estratti dei verbali sono certificati dal Presidente o da Notaio.

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TITOLO QUARTO

Art. 22.
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e da non più di undici membri, il cui numero è determinato di volta in volta dall’Assemblea prima di procedere all’elezione degli amministratori, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli Amministratori sono rieleggibili.
La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili.
A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 14 dello Statuto sociale non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare. Le liste possono essere presentate dagli amministratori uscenti o da Soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria , o la minore percentuale stabilita da inderogabili norme di legge o di regolamento riportata nell’avviso di convocazione, mediante deposito presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea unitamente alla documentazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste.
Salva l’applicazione delle norme di legge o di regolamento adottato dalle competenti autorità in materia di collegamento con i Soci che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ogni Socio, le società controllate da un Socio ex art. 2359, 1o comma n. 1) e 2) del Codice Civile, i Soci controllati da un medesimo controllante, i Soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei presentatori delle liste, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché l’indicazione dell’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e di quelli previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati cui la Società, mediante informativa al pubblico, abbia dichiarato di attenersi.
Ciascuna lista deve contenere l’indicazione di almeno due candidati, indicati rispettivamente al numero progressivo uno e al numero progressivo otto che siano in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al comma precedente.
Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.
Le liste presentate nei termini e con le modalità prescritte sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento emesse dalla competenti autorità.
Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.
Fermo quanto stabilito al precedente comma, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, e così di seguito secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.
In ogni caso, qualora siano validamente presentate e votate più liste, almeno un amministratore deve essere tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste validamente votate che avevano espresso i Consiglieri cessati. Qualora siano cessati dalla carica uno o più amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al sesto comma e sia venuto meno in Consiglio il numero minimo previsto dalla legge per tali amministratori, questi sono sostituiti con i primi candidati non eletti in possesso dei suddetti requisiti appartenenti alle liste validamente votate che avevano espresso i Consiglieri cessati; i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica al momento del loro ingresso in Consiglio. Qualora le suddette sostituzioni non risultino possibili per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, i Consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituire i cessati a norma dell'art. 2386, 1° comma, del Codice civile, sostituendo gli amministratori cessati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza con altrettanti in possesso di tali requisiti. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea affinché provveda al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, secondo la procedura di cui al presente articolo.

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Art. 23.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente ed uno o più Vice Presidenti.
Ha facoltà di nominare uno o due Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo, composto da un numero di Amministratori non inferiore a tre e non superiore a cinque; del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati se nominati.
Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare Direttori e Procuratori speciali o generali determinandone le attribuzioni ed i compensi.
Il Consiglio di Amministrazione elegge un Segretario, anche fuori dei suoi componenti.

Art. 24.
I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dalla Assemblea e restano validi sino a diversa deliberazione. Agli Amministratori spetta pure il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il compenso agli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Art. 25.
L'informazione del Collegio Sindacale, ai sensi di legge, verrà tratta mediante partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se esistente, del Comitato Esecutivo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno tenersi con periodicità almeno trimestrale, ed in esse ciascun Amministratore riferirà per le funzioni ad esso rispettivamente delegate e/o comunque da esso svolte. In caso di assenza di tutti i Sindaci Effettivi, l'informazione al Collegio si realizza mediante il tempestivo invio del verbale della seduta.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza, videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

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Art. 26.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove purché in Italia, coordinandone i lavori e provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori, ogniqualvolta lo
ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un Amministratore delegato o da due Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale e negli altri casi previsti dalla legge.
In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente, ove nominato, o, in mancanza, dall'Amministratore più anziano di età.
Il Presidente fissa l'ordine del giorno della riunione ed invia la convocazione contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, telex, telefax, posta elettronica o telegramma, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.

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Art. 27.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 28.
Nelle adunanze del Consiglio il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 29.
Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare mediante processo verbale trascritto nel libro prescritto dall’art. 2421, n. 4 del Codice Civile, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 30.
Le copie sono certificate dal Presidente o da Notaio.

Art. 31.
Spettano al Consiglio tutti i più ampi poteri necessari e richiesti per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la gestione dell'intera azienda, escluso unicamente ciò che per legge e per le disposizioni del presente Statuto è riservato all'Assemblea.
Sono attribuite altresì alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Comitato Esecutivo composto di suoi membri e/o al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati e/o ad altri suoi componenti, tutte o parte delle proprie attribuzioni ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile.
Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile e quelli relativi alla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis del
Codice Civile, all'istituzione e chiusura di sedi secondarie, alle operazioni di carattere straordinario, alla riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio e all'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonché all’emissione di obbligazioni.
La composizione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, a scadenze trimestrali, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.
Ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

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Art. 32.
Il Consiglio, cui sono affidati i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, delibera e provvede su tutto ciò che occorre in relazione agli oggetti sociali senza limitazione alcuna, escluso unicamente ciò che per legge e per le disposizioni del presente Statuto è riservato all’Assemblea.

Art. 33.
La rappresentanza legale della Società e l’uso della firma sociale nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano disgiuntamente al Presidente ed a ciascuno dei Vice Presidenti; spettano anche a quegli altri Amministratori ai quali siano delegati poteri ai sensi del successivo comma nei limiti dei poteri così delegati.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati e/o altri Amministratori, tutte o parte delle proprie attribuzioni ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 2381 del Codice Civile.

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Art. 34.
Previo parere del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998 ed alle altre disposizioni di legge pro tempore vigenti.
La durata della carica è stabilita a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero fino al verificarsi di ogni altra causa che ne comporti la cessazione.
In caso di cessazione della carica per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio un nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Il Consiglio di Amministrazione provvede affinché al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili siano conferiti adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuitigli.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella Società o in imprese alla stessa comparabili.

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TITOLO QUINTO

Art. 35.
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.
I Sindaci sono eletti dall'Assemblea, restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; peraltro la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
I Sindaci sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
La nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci Supplenti avviene sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei successivi commi e secondo le modalità stabilite ai sensi di legge dai regolamenti emanati in materia dalle competenti autorità.
Ogni lista contiene i nominativi di uno o più candidati elencati mediante un numero progressivo comunque in numero non superiore a quello dei Sindaci Effettivi ed a quello dei Sindaci Supplenti da eleggere.
Le liste sono presentate da Soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o la minore percentuale stabilita da inderogabili norme di legge o di regolamento riportata nell’avviso di convocazione, e sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare la nomina dei sindaci, ferme restando le proroghe stabilite in materia dalle norme di legge o dalle disposizioni di regolamento adottate dalle competenti autorità.
Unitamente alle liste deve essere depositata la documentazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste.
Le liste sono corredate di informazioni relative ai soci che le hanno presentate con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, di un’esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura nonché dell’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
Quale requisito di professionalità, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente.
Salva l’applicazione delle norme di legge o di regolamento adottate dalle competenti autorità in materia di collegamento con i soci che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ogni socio, le Società controllate da un Socio ex art. 2359, 1o comma n. 1) e 2) del Codice Civile, i Soci controllati da un medesimo controllante, i Soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.
Le liste presentate nei termini e con le modalità prescritte sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento emesse dalle competenti autorità.
I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.
Risultano eletti Sindaci Effettivi i candidati che hanno ottenuto i tre maggiori quozienti; risultano eletti Sindaci Supplenti i candidati che hanno ottenuto i successivi due maggiori quozienti.
Nel caso venga posto in votazione un numero di liste pari o superiore a due, da una singola lista non possono risultare eletti più di due Sindaci Effettivi e più di un Sindaco Supplente; risulta eletto quale terzo Sindaco Effettivo il candidato, compreso in una delle altre liste, che abbia ottenuto il maggiore quoziente, e quale secondo Sindaco Supplente il candidato compreso in una delle stesse liste che abbia ottenuto il successivo maggior quoziente. In assenza di altri candidati in tali ultime liste, il secondo Sindaco Supplente sarà tratto nell’ordine di presentazione dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti.
Salva l’applicazione delle norme di legge o di regolamento adottate dalle competenti autorità in materia di collegamento con i soci che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, assume la carica di Presidente del Collegio il candidato indicato con il numero uno nella lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.
In caso di cessazione per qualsiasi causa di un Sindaco Effettivo appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentra il Sindaco Supplente tratto dalla lista medesima. In caso di cessazione di un Sindaco Effettivo appartenente ad una delle altre liste validamente votate, questi è sostituito dal Sindaco Supplente appartenente ad una di tali altre liste. Se nessuna lista aveva espresso più di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista, o, se ciò non fosse possibile, il Sindaco Supplente più anziano di età. La reintegrazione del Collegio conseguente alla cessazione di un Sindaco Effettivo avviene ad opera dell'Assemblea degli azionisti, che vi provvede in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente, la presidenza viene assunta fino alla successiva assemblea dal Sindaco più anziano.
La carica di Sindaco della Società è soggetta alle ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge nonché alle norme di legge ed alle disposizioni di regolamento adottate dalle competenti autorità in materia di limiti al cumulo di incarichi amministrazione e controllo previsti per i componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 36.
Il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione ai sensi delle norme legislative vigenti.

TITOLO SESTO

Art. 37.
L’esercizio sociale comincia col primo gennaio e termina col trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale.

TITOLO SETTIMO

Art. 38.
Dagli utili viene anzitutto prelevata la quota da assegnarsi, per disposizione di legge, alla riserva.
L’ammontare restante, dopo tale prelevamento, verrà assegnato, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, alle azioni.

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TITOLO OTTAVO

Art. 39.
Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si applicheranno le norme di legge.

TITOLO NONO

Art. 40.
Nell’ipotesi che la Società non fosse più qualificabile tra quelle che fanno ricorso al capitale di rischio ai sensi dell’articolo 2325 bis del Codice Civile, qualsiasi controversia (comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari) che insorgesse tra i Soci, tra i Soci e la Società nonché le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, escluse quelle non compromettibili per legge, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Genova entro quindici giorni dalla domanda scritta da parte dei contendenti o di uno di essi.
L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto.
Il Collegio Arbitrale avrà sede in Genova e dovrà decidere, anche a semplice maggioranza, entro 90 giorni dall'incarico e motivando la sua decisione.
Rientrano nell'ambito di previsione del presente articolo anche i giudizi:
a) nei quali sia parte soggetto la cui qualità di Socio è oggetto della controversia;
b) nei quali alla data dell'instaurarsi del giudizio la qualità di Socio, Amministratore, Sindaco, Liquidatore sia cessata purché i fatti o il rapporto oggetto del giudizio siano sorti nel periodo in cui i soggetti rivestivano dette qualità.

TITOLO DECIMO

Art. 41.
Saranno comunque applicate le norme imperative di legge e/o di regolamento via via vigenti nel tempo, che venissero ad integrare e/o a modificare la disciplina contenuta nel presente Statuto. Dell’applicazione di norme che comportino l’integrazione e/o la modificazione della disciplina statutaria sarà data tempestiva informazione al pubblico per consentire ai portatori di strumenti finanziari emessi dalla Società di esercitare consapevolmente i diritti dagli stessi attribuiti.

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FAMIGLIE
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CONDOMINI
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