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via SS. Giacomo e Filippo 7
16122 Genova
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Subentro

Passaggio di titolarità della fornitura idrica al coniuge o altro erede convivente alla data dell'evento che costituisce il presupposto del subentro stesso (morte, separazione legale). In caso di decesso del titolare del contratto, l'erede diretto dell'intestatario (figlio, coniuge, ecc), già residente nell'immobile, che usufruiva, di fatto, della fornitura, può subentrare a tutti gli effetti per diritto di successione, nella titolarità del rapporto. In caso di separazione legale o divorzio, l'assegnatario dell'appartamento coniugale, è assoggettato allo stesso trattamento applicato all'erede convivente del precedente intestatario. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e deve farsi carico di eventuali consumi pregressi non pagati. In caso di subentro quindi non solo non verranno applicate le spese contrattuali ma verrà "trasferito" l'anticipo esistente sul nuovo servizio. per beneficiare dell'agevolazione, concessa esclusivamente per gli usi domestici e se non viene apportata nessuna variazione dei dati contrattuali (aumento/diminuzione del modulo contrattuale, variazione indirizzi serviti…), è necessario compilare l'apposito modulo di autocertificazione fornito dal Gestore. Per le operazioni telefoniche/postali verranno applicate subito le spese della voltura, nel caso in cui si trattasse di subentro al rientro dell'accettazione con l'autocertificazione si provvederà ad applicare l'agevolazione prevista.

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